Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Trasmissione telematica)
1. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IVA con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1o gennaio 2022.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.