Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
1-septies. Al fine di ridurre gli impatti dell'emergenza da COVID-19 sulle imprese interessate al fermo biologico di pesca, sono adottate le seguenti misure:
a) per l'anno 2020 le giornate di fermo delle attività per l'emergenza sanitaria sono considerate nel computo delle giornate di fermo biologico della pesca;
b) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio le imprese provvedono a determinare un plafond di giornate di pesca annuali consentite, la cui gestione avviene in base alla responsabile autodeterminazione aziendale, preventivamente e puntualmente comunicata;
c) in sede di attuazione del regolamento (UK) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengono conto dei tempi di trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del GSA di riferimento.