Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-ter.1. Nel rispetto di quanto previsto da COVID-19 sono consentite, anche in funzione di prevenzione da incendi boschivi e di allerta di eventuali rischi idrogeologici, in fondi agricoli e in orti privati, attività di allevamento di animali da cortile e coltivazione di prodotti agricoli destinati al consumo familiare.