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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
78.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 15 maggio;
   al comma 3-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguente: Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, rilasciata entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016. Nel caso di utilizzo agronomico di siero puro, la gestione del prodotto viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti da allevamento;
   dopo il comma 3-novies aggiungere i seguenti:
  3-decies. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

  3-undecies. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 10 è sostituito dai seguenti:
  10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vietate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate;
   10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vietate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga.

  3-duodecies. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.».

  3-terdecies. All'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
    i. «prodotto lavato e pronto per il consumo», o;
    ii. «prodotto lavato e pronto da cuocere»;
    iii. «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.

  3-quaterdecies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
  3-quinquiesdecies. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi». Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-sexiesdecies. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un'imposta sostituiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.
  3-septiesdecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del comma 3-sexiesdecies.
  3-duodevicies. Allo scopo di consentire il monitoraggio delle produzioni lattiero casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo vaccino e ovi-caprino, così come definiti all'articolo 151, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, i commercianti dello stesso e i titolari dei caseifici dove si producono formaggi ottenuti con latte della stessa origine, sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico della materia prima latte in apposito registro telematico istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Sia le entrate che le uscite per vendita o trasformazione della materia prima latte, nonché di semilavorati a base di latte destinati alla fabbricazione di prodotti lattiero caseari, sia di provenienza nazionale che comunitaria da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.
  3-undevices. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3-vices. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 3-duodevicies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite dal decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di latte ovicaprino non registrati superiori a 500 ettolitri si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3-vicies semel. Al fine di preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:
   a) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali « low cost»;
   b) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo normalmente praticato (quindi non ridotto per effetto di promozioni o campagne temporalmente limitate) inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti generici (non DOP e IGP) paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane (prezzo di cessione all'ingrosso) per questi prodotti;
   c) prevedere per le DOP e IGP «da ricorrenza» o comunque che hanno campagne di vendita molto limitate nell'arco dell'anno, una regolamentazione delle promozioni basate sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l'entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo.

  3-vicies-bis. Le modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.