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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
78.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)
   1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
   2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
   3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
   4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre pubblica.
   5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.