Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.