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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
78.04.
(inammissibile limitatamente ai capoversi art. 78-ter e successivi)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere i seguenti:

Art. 78-bis.

(Misure urgenti di sostegno al settore ippico in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19)
   1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull'intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippico nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa. Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai driver, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l'assegnazione dei premi. L'individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l'utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
   2. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 I/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.
   3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 – Agricoltura, programma 9.6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 – Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 78-ter.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del settore dell'olio di oliva di qualità artigianale)
   1. Al fine di consentire la distinzione commerciale delle imprese olearie a carattere artigianale, è definita come impresa artigiana olearia, l'unità produttiva avente i requisiti di cui al comma 2 ed in cui si procede all'estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti ed in particolare a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell'ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull'identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.
   2. Nell'impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga o i sistemi equivalenti per il processo estrattivo, gli idonei contenitori per lo stoccaggio del prodotto, nonché le appropriate attrezzatura necessarie per la collocazione dell'olio nei contenitori, per l'imbottigliamento e per il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.
   3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli.
   4. Nelle imprese olearie artigiane il responsabile della conduzione tecnica del frantoio è il mastro oleario. Esso può coincidere con il titolare dell'impresa. In caso di persona diversa dal titolare dell'impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.
   5. Il mastro oleario coordina:
   a) la gestione del magazzino e dei registri;
   b) la fase di molitura;
   c) la fase di confezionamento;
   d) la gestione, l'utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione, in particolare dell'acqua di vegetazione e della sansa.
   6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire e gestire gli Albi regionali dei mastri oleari.
   7. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'albo nazionale dei mastri oleari in cui confluiscono i dati degli albi regionali.
   8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze e dei principi generali previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, favoriscono la formazione dei mastri oleari e curano lo svolgimento di specifici corsi di formazione. Detti corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l'attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999, ad esclusione del diploma della scuola dell'obbligo. Per la partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999.
   9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono la durata dei corsi, le modalità di svolgimento ed i relativi programmi. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 8, possono partecipare consorzi di imprese o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori ed apparecchiature per le specifiche attività formative. Lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie. L'attestato rilasciato al termine del corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell'Albo regionale del mastri oleari.
   10. Fatte salve le disposizioni europee e nazionali vigenti in materia di denominazione di vendita e di informazioni delle categorie di olio da utilizzare nelle etichette degli oli di oliva, in particolare le norme di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, gli oli di oliva realizzati secondo le disposizioni recate dal presente articolo possono utilizzare nelle etichette di vendita, la qualifica «Artigianale» unita alla categoria cui l'olio di oliva appartiene.
   11. Il termine «artigianale» e la denominazione formata dalla categoria dell'olio di oliva e della menzione «artigianale», sono riservati ai soli oli di oliva che rispettano le norme dal presente articolo.
   12. L'utilizzo della denominazione riservata di cui al comma 11 è concessa, su richiesta degli interessati, ai soggetti iscritti nell'albo nazionale di cui al comma 7.
   13. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le autorità regionali competenti sono incaricate di effettuare i controlli sul corretto utilizzo della denominazione riservata di cui al presente articolo.
   14. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale dei mastri oleari, i soggetti che negli ultimi cinque anni precedenti hanno svolto i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi del comma 4.

Art. 78-quater.

(Introduzione della denominazione olio extravergine di oliva di qualità eccellente)
   1. Al fine di fornire ai consumatori maggiori opportunità di scelta per prodotti agricoli ed alimentari aventi caratteristiche qualitative oggettivamente più elevate rispetto ai requisiti di base previsti dalla loro appartenenza alle categorie merceologiche di riferimento, nonché per contribuire al rafforzamento delle produzioni di qualità e migliorare la competitività dei produttori primari, è istituito, anche per gli scopi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, un regime di qualità dell'olio extravergine di oliva, denominato «sistema nazionale di gestione per l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva».
   2. Il sistema di gestione di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri:
   a) la specificità dell'olio tutelato dal regime deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
    1) caratteristiche specifiche dell'olio, segnatamente per quanto concerne gli aspetti nutrizionali e salutistici;
    2) particolari metodi di produzione;
    3) determinate qualità dell'olio sono significativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini salute delle piante, risparmio di risorse, tutela ambientale;
   b) il regime è aperto a tutti i produttori;
   c) il regime prevede un disciplinare nazionale di produzione vincolante esteso dalla coltivazione delle olive alla messa in commercio dell'olio extravergine tutelato dal sistema, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche competenti o da un organismo di controllo indipendente;
   d) il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa del prodotto.
   2. Nel disciplinare di cui al comma 1, lettera c), devono essere contenuti anche i criteri per consentire che, in caso di vigenza di ulteriori regimi di certificazione applicati al medesimo prodotto, così come disposto dalle norme internazionali di normazione per i sistemi di gestione della qualità, si possa pervenire ad un sistema di gestione integrato e se le verifiche di conformità ai relativi disciplinari sono condotte da una unica autorità pubblica o un unico organismo di controllo, tali verifiche possano essere eseguite secondo i principi della «verifica ispettiva congiunta». In caso le verifiche sono effettuate per i differenti disciplinari, da due o più autorità pubbliche o da due o più organismi di verifica ispettiva, questi possano collaborare solidalmente effettuando i controlli secondo i criteri della «verifica ispettiva collegiale».
   3. Gli oli extravergine di oliva che soddisfano i requisiti previsti dal disciplinare nazionale di produzione possono recare sulle etichette di vendita il marchio di qualità «olio extravergine di oliva di qualità eccellente». Il marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è rilasciato, su richiesta, ai produttori che adottano il sistema di gestione di cui al comma 1.
   4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le misure attuative del presente articolo, in particolare sono disposti l'adozione del disciplinare nazionale di cui al comma 1, lettera c) ed i criteri attuativi dei principi di cui al comma 2.

Art. 78-quinquies.

(Misure di semplificazione nei rapporti socio-cooperativa)
   1. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.