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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
78.03.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure in favore del settore florovivaistico)
   1. In favore dei produttori florovivaisti, gravemente danneggiati dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore florovivaistico», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
   2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.
   3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.