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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
78.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure per la maggiore tutela del latte, della mozzarella di bufala DOP, della mozzarella di latte di bufala e della bufala mediterranea italiana)
  1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, nonché per assicurare maggiore tutela del consumatore sulla salubrità e sulla tracciabilità del latte e della mozzarella di bufala campana DOP e della mozzarella di latte di bufala, nell'ambito dei regimi di garanzia della salute e della qualità disposti dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro della salute provvedono ad adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 292, ed attraverso l'applicazione delle specifiche disposizioni di cui: a) all'articolo 1, comma 1073 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al Regolamento (CE) n. 852/2004; b) al Regolamento UE 2016/429; c) al Regolamento UE 2017/625, nuovi piani straordinari di intervento per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino, con la piena applicazione dei Regolamenti UE e prevedendo l'uso dei vaccini per la lotta alla brucellosi della bufala mediterranea italiana.
  2. Ai fini della lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio nel settore del latte di bufala e dei prodotti lattiero caseari bufalini, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e del regime di cui al Regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati sul latte e sulla mozzarella di bufala campana DOP e di tutti i prodotti lattiero caseari bufalini anche non dop.