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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
78.010.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro nei settori agricolo e agroalimentare)
   1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo e del sistema agroalimentare, al fine di sostenere l'impatto che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, nonché per assicurare, in particolare nel settore della distribuzione agroalimentare l'opportuno ricambio dei lavoratori, anche ai fini della tutela della loro salute, mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:
   a) per il prestatore il limite di cui alla lettera c) del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;
   b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera b) del comma 1 è sospeso;
   c) i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 14 sono sospesi.
   2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non derogate dal comma 1.
   3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di Reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del RDC previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal RDC.
   4. Per l'anno 2020, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno a seguito di richiesta di asilo, anche in attesa del riesame della relativa domanda, possono essere avviati al lavoro agricolo secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. Il diniego all'esecuzione della prestazione, se non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della concessione o della proroga della misura dell'asilo.