Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)
1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 1 l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al medesimo comma 1.