Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inserite nel conto economico consolidato e nella contabilità generale dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici, selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti.