Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Forze armate in relazione alla citata emergenza epidemiologica, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento del nuovo personale, è autorizzata la conferma e/o il trattenimento in servizio, per almeno un anno e a richiesta, in deroga a tutte le vigenti disposizioni di legge, del personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, anche prossimi al congedo.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti modificazioni:
2020:
CP: –10.000.000
CS: –10.000.000
2021:
CP: –10.000.000
CS: –10.000.000
2022:
CP: –10.000.000
CS: –10.000.000