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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 74-ter.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
74-ter.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

Art. 74-quater.
(Riduzione dell'IVA per i tour operator)

  1. All'articolo 74-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
  «5-ter. Per le prestazioni di cui ai commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori».

  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguite di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.