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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 74-ter.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
74-ter.01.

  Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

Art. 74-quater.
(Arruolamento straordinario degli Allievi Agenti della Polizia di Stato e degli Allievi della Guardia di finanza)

  1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze di Polizia dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione da COVID-19 e di garantirne il potenziamento dell'organico per le operazioni di controllo e presidio del territorio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4o serie speciale – n. 40 e dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione dei 380 allievi della Guardia di finanza bandito con decreto del Generale della Guardia di Finanza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 38 del 15 maggio 2018 – 4o serie speciale – n. 38.
  2. Al reclutamento degli allievi di cui al comma 1 si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche mediante procedure semplificate di formazione.
  3. Le procedure di cui al comma 2 si applicano anche per il reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
  4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.