Dopo l'articolo 73-bis, aggiungere il seguente:
Art. 73-ter
1. Per consentire lo svolgimento da parte degli appartenenti alle Forze Armate, compreso il contingente di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le unità incrementate ai sensi dell'articolo 74, comma 01, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, è garantita la tempestiva fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) al fine di assicurare le opportune misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale.