Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.