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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72-quater.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
72-quater.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

Art. 72-quinquies.

(Disposizioni in materia di sicurezza nazionale volte a rafforzare la tutela degli interessi strategici economici ed estensione del golden power al settore del credito, assicurativo e finanziario)
   1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «, ove istituita,» ovunque ricorrano sono soppresse;
   b) all'articolo 3, comma 1, le parole «ove lo ritenga opportuno, può delegare» sono sostituite dalla seguente: «delega» e dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. L'Autorità delegata partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica quando vengano trattate questioni che incidono, anche in maniera indiretta, sulla sicurezza nel campo economico produttivo»;
   c) all'articolo 5, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro o Sottosegretario con delega al Cipe quando vengano trattate questioni inerenti la sicurezza nel campo economico produttivo»;
   d) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo)
   1. A fine di creare una rete integrata che garantisca il massimo scambio di informazioni con funzioni di consulenza, proposta e confronto stabile nel perseguimento dell'interesse nazionale e volto a promuovere e tutelare le imprese nazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo, di seguito denominato «tavolo».
   2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dai presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente elettrica, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, del Presidente e del vice Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e produttive e delle Camere di commercio e, ove necessario, dai rappresentanti delle principali aziende definite nel perimetro di sicurezza nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
   3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

Art. 8-ter.

(Tavolo strategico per la promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale)
   1. A fine della promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento integrato, di seguito denominato «tavolo».
   2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dal Presidente e dal vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dai rappresentanti delle Università e degli enti di ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e, ove necessario, dai rappresentanti di associazioni o enti di ricerca di carattere nazionale competenti per le materie trattate.
   3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
   2. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché del credito, assicurativo e finanziario»;
   b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti e delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «e del credito assicurativo e finanziario»;
   c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle medesime imprese, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nel settore del credito, assicurativo e finanziario e che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
   9-ter. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia alla BCE ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto; nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS; in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico.
   9-quater. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 10 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai precedenti commi non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottato con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dai precedenti commi sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
   9-quinquies. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai commi 10 e 11 del presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di centottanta giorni dall'acquisizione».

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si applicano anche nei confronti dei soggetti interni all'Unione europea per un periodo non superiore a dodici mesi.
  4. L'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

Art. 38.

(Relazione al Parlamento e legge annuale per la sicurezza nazionale)
   1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
   2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.
   3. Le Camere tempestivamente si pronunciano con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.
   4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale al fine di rispondere alle esigenze emerse dalla relazione annuale, tenendo anche conto degli atti approvati dalle Camere, volte a garantire la piena funzionalità del sistema di sicurezza nazionale.
   5. Il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale reca ai fini di cui al comma 4:
   a) norme di immediata applicazione;
   b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
   c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;
   d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.