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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71-bis.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
71-bis.05.

  Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.
(Detrazione per servizi ricettivi e bonus per vacanze in Italia)

  1. Al fine di fronteggiare ai danni arrecati al settore del turismo dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono adottate le seguenti misure:
   a) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ai fini dell'applicazione della detrazione, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta;
   b) per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto alle persone fisiche non residenti in Italia, un bonus di 250 euro da utilizzare presso le imprese turistico-ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Il bonus è riconosciuto a ciascuna persona in ingresso sul territorio dello Stato con visto turistico ed è rimborsato alle imprese sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Si provvede mediante utilizzo delle risorse collocate, per i medesimi anni nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.