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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71-bis.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
71-bis.04.

  Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.
(Pagamento dei crediti dei professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati dai liberi professionisti in relazione a prestazioni rese nei confronti delle stesse. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti pro-soluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di trenta giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. Decorso tale ulteriore termine l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91.