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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71-bis.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
71-bis.03.

  Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo medio per studente» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Ai fini della erogazione della misura di cui al comma 1 rileva la natura non commerciale dell'attività educativa o didattica svolta.
  3. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica l'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciale se è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
  4. Per la verifica del rispetto di quanto disposto al comma 3 costituisce parametro di riferimento il rapporto tra il corrispettivo medio percepito dall'ente (CM) e il costo medio per studente (CMS) individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione. L'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio (CM) risulta non superiore al costo medio per studente (CM).
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, tal fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.