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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 70.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
70.01.
(inammissibile limitatamente ai commi da 3 a 9)

  Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Ulteriori misure fiscali urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. In ragione dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la disciplina di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e quella di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non si applicano per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per quello precedente.
  2. Per le ragioni di cui al comma 1, la disciplina dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e dell'articolo 62-bis e seguenti del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello precedente.
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 694, le parole: «le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 7 per cento».
  4. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 ottobre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del comma presente e di quelli successivi a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 ottobre 2020 si trasformano in società semplici.
  5. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'8 per cento.
  6. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  7. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  8. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 4 a 7, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  9. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 31 dicembre 2020 e la restante parte entro il 30 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.