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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
68.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e agli articoli 17-bis, comma 6, e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.