Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di incentivare ogni forma di espletamento di attività lavorativa a distanza o in remoto, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, è parimenti riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, il credito di imposta a favore dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, entro i limiti e nel rispetto delle misure riportati nel medesimo comma 1, con riferimento a tutte quelle spese sostenute per l'acquisto di beni, hardware e software, strumentali a modalità lavorative a distanza o in remoto.