Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.