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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 66.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
66.01.

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Detrazione per le spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia)

  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021, per le spese documentate sostenute per il pagamento di spese relative a periodi di vacanza trascorsi in Italia, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, un Fondo per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia. Il Fondo ha una dotazione annuale pari a 1.000 milioni di euro.
  3. Il decreto di cui al comma 1, è adottato, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, determinando la misura della detrazione in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 2.
  4. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere che:
   a) per accedere alle detrazioni ogni spesa sia documentata;
   b) siano detraibili le spese alberghiere relative ad almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse;
   c) siano detraibili le spese di viaggio e di ristorazione compiute nei giorni per cui sono documentate le spese alberghiere, per il giorno precedente e per il giorno successivo.

  5. Dalla detrazione sono esclusi i contribuenti con reddito lordo pari o superiore ad euro 80.000.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.