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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
65.5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa economiche o commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese corrisposto in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nella categoria catastale C/1 nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.;
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.

  2.2. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di:
   a) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone;
   b) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto;
   c) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978;
   sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per botteghe e negozi e fabbricati strumentali.