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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
65.15.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    sostituire le parole:, relativo al mese di marzo 2020, con le seguenti:, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo ai due mesi successivi alta cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti;
    sostituire le parole: di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8;
   al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere le seguenti: a decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione;
   alla rubrica sostituire le parole: botteghe e negozi con le seguenti: immobili adibiti ad attività commerciali.

  Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di 570 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.