Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il credito d'imposta di cui all'articolo 65, è riconosciuto anche al locatore o sublocatore di immobili adibiti ad uso abitativo di studenti universitari, oggetto di contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.