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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
65.03.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Ulteriori disposizioni per contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa di natura commerciale, artigianale o produttiva in genere, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti è riconosciuta la possibilità, per l'anno 2020, di sospendere i versamenti relativi all'ammontare del canone di locazione, relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali: A10, C e D.
  2. Le disposizioni del cui al comma 1 si applicano qualora i soggetti ivi indicati autocertifichino di aver registrato entro il mese di luglio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 10 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza da COVID-19.
  3. In virtù di quanto previsto al comma 1 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai titolari di immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale e, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo in cui non è percepito il canone mensile dell'affittuario.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dall'articolo 126, comma 4, e mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.