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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
65.019.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico-ricettive)

  1. Alle imprese turistico-ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al 30 per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al 70 per cento se la riduzione di attività è superiore al 50 per cento.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.