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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.018. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
65.018.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Detrazione per servizi turistico-ricettivi e ristorazione)1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 500 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive e attività di ristorazione ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
   2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico-ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
   3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta».