Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Agli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il COVID-19, è prevista la ricontrattazione del canone di locazione con il proprietario degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, per il periodo di «emergenza COVID-19»;
2. Nel caso previsto dal comma 1, il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione con una diminuzione superiore al 50 per cento dell'ammontare è esentato dal pagamento dell'imposta sul canone di locazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126.