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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
65.012.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Stato di crisi per il settore del turismo)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle imprese operanti nel settore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come diretta conseguenza dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti gli importi da destinare alle finalità di cui al presente articolo.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.