Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)
1. Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.
2. Alle imprese di cui al comma 1 è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.