Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per le spese documentate sostenute dai singoli cittadini per l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personali spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.