Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Pensionamento anticipato del personale sanitario addetto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. È consentito, a domanda, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario addetto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un anticipo di età, rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, pari a dodici mesi.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cento».