Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.