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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
62.17.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.