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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
62.12.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 30 settembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 16 dicembre 2020. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale, sono escluse per il versamento del primo acconto e sono ridotte alla metà per il versamento del secondo acconto.

  2-ter. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Resta ferma, in tal caso, la scadenza del versamento della prima rata delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Resta, parimenti, fermo il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

  Conseguentemente, all'articolo 126 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020.