Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Sospensione dei termini di scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva)
1. Nei riguardi dei soggetti residenti sul territorio nazionale, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dall'11 marzo 2020 al 30 giugno 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.