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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62-bis.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
62-bis.08.

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Esenzione fiscale e contributiva straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)

  1. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.
  2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2020 e successive modificazioni.
  3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 15 maggio 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 4 del presente articolo.
  4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a dodici mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
  5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 3, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.