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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62-bis.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
62-bis.06.

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore)

  1. Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l'onere probatorio dell'impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure limitative e/o restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.