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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62-bis.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
62-bis.02.

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)

  1. I termini di adempimento dei piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.
  2. La sospensione di cui al comma 1 produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33 per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.