Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti entro il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.