Sostituirlo con il seguente:
Art. 60.
(Rimessione in termini per i versamenti)
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati sino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. La proroga di cui al comma 1 è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
3. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di trentasei rate mensili di pari importo dalla data del diciottesimo mese successivo alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'articolo 126, comma 4.