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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
60.01.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Riduzione compensata della tassa automobilistica)

  1. Per l'anno 2020 le regioni possono stabilire una riduzione della tassa automobilistica di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino a un massimo del 10 per cento ulteriore rispetto al limite minimo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, anche graduando la riduzione rispetto a specifici tipologie o utilizzi dei veicoli. Lo Stato provvede alle minori entrate di cui al presente comma nella misura massima di 340 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei provvedimenti di riduzione della tassa automobilistica da queste adottati entro il mese di settembre 2020. Nei casi in cui la tassa automobilistica per l'anno 2020 sia stata in tutto o in parte pagata, la riduzione adottata dalla regione è scomputata dai successivi pagamenti. Le regioni regolano, con proprie norme, l'applicazione dell'agevolazione nei casi di acquisto o cessione o radiazione dal Pubblico registro dei veicoli.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportarle occorrenti variazioni di bilancio.