Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Proroga della validità dei titoli di credito)
1. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista:
a) non si applicano le sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie e la penale, previste rispettivamente dagli articoli 2, 5 e 3 della legge 15 dicembre 1990 n. 386;
b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 3, è fissato al 31 ottobre 2020;
c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è prorogato al giorno successivo alla data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio;
d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede la cancellazione;
e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati e, ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio.
2. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020». ’ *
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020.