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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2463

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2020  [ apri ]
59.02.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

  1. Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese colpite dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
  2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:
   a) i termini per la presentazione al pagamento;
   b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
   c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
   d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

  3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.