Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei Rischi e ai Sistemi di informazioni creditizie)
1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpiti dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza o epidemiologica da COVID-19 attraverso un più efficace e agevole accesso al credito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese da parte degli intermediari partecipanti alla centrale dei rischi tutte le segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca D'Italia, denominato «Centrale dei rischi», di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 – Centrale dei rischi.
2. Fino al termine di cui al comma 1, sono altresì sospese tutte le segnalazioni a sofferenza in tutti gli altri Sistemi di informazioni creditizie (SIC) del quale fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.