Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: È facoltà delle imprese richiedere la sospensione anche dei pagamenti dovuti da entrambe le parti per i contratti derivati a copertura dei rischi di tasso eventualmente esistenti in relazione a tali prestiti;
b) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: Per gli eventuali contratti derivati a copertura dei rischi di tasso, in relazione ai mutui e finanziamenti per i quali sono sospesi i rimborsi in conto interessi, è facoltà delle imprese richiedere la sospensione sino al 30 settembre 2020 dei pagamenti dovuti da entrambe le parti.